Statuto
Il Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" costituito con DPR 5-3-1958 registrato alla Corte dei Conti il 27-3-1958 n. 5 al FI. 166, a seguito di fusione dei Consorzi " Mammalie-Rotta-capozza-Pali " costituita con DPR del 3-7-1957 e " Paludi Li Foggi " con DPR 30-7-1952 ed ampliato con DPR 13-3-1963, DPR 8-10-1969 e DPRP 27-1-1976 e con delibera della Giunta Regionale n. 4788 del 30-5-1980, è retto dal presente Statuto.
Il Consorzio, Ente di Diritto Pubblico, ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 21 della L.R. 31-5-1980 n. 54 ha sede legale in Ugento (Lecce) con sezione staccata in Lecce ed uffici operativi nelle località più rappresentative del comprensorio.
ART. 1 - Il Consorzio di Bonifica " Ugento e Li Foggi " costituito con DPR 5-3-1958 registrato alla Corte dei Conti il 27-3-1958 n. 5 al FI. 166, a seguito di fusione dei Consorzi " Mammalie-Rotta-capozza-Pali " costituita con DPR del 3-7-1957 e " Paludi Li Foggi " con DPR 30-7-1952 ed ampliato con DPR 13-3-1963, DPR 8-10-1969 e DPRP 27-1-1976 e con delibera della Giunta Regionale n. 4788 del 30-5-1980, è retto dal presente Statuto. Il Consorzio, Ente di Diritto Pubblico, ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 21 della L.R. 31-5-1980 n. 54 ha sede legale in Ugento (Lecce) con sezione staccata in Lecce ed uffici operativi nelle località più rappresentative del comprensorio.
ART. 2 - Il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali. In particolare provvede:
a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31-5-80 n. 54;
b) alla predisposizione di programmi pluriennali e stralci annuali di interventi nei territori classificati di bonifica integrale elaborati sulla base del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 31-5-1980 n. 54;
c) alla predisposizione dei programmi d'intervento fino all'approvazione del piano generale di bonifica;
d) alla predisposizione dei programmi annuali di interventi di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche ai sensi del I comma dell'art. 5 L.R. 31-5-80 n. 54;
e) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonchè dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dagli inquinamenti;
f) alla progettazione e all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale, nonchè di ogni altra opera pubblica, di interesse del comprensorio affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti territoriali;
g) alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale, e regionale, nonchè delle altre opere consortili;
h) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, la esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione;
i) all'assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nonchè nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi su richiesta ed in nome e per conto dei proprietari consorziati e nel conseguimento delle relative provvidenze statali e regionali;
l) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;
m) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del Capo IV del RD 13 febbraio 1933 n. 215;
n) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di consorzio idraulico, nonchè quelle, di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
o) ad assumere le funzioni di delegato tecnico per la trasformazione e quotazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della legge 16-6-1927, n. 1766;
p) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
q) allo svolgimento di tutte quelle funzioni affidate dalla Regione ai sensi dell'art. 8, II comma della L.R. 31-5-80 n. 54.
ART. 3 - Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 189.494 che ricadono tutti in Provincia di Lecce nei seguenti Comuni:
1 Acquarica del Capo Ha. 1.837
2 Alessano Ha. 2.848
3 Alezio Ha.1.653
4 Alliste Ha. 2.347
5 Andrano Ha. 1.547
6 Aradeo Ha. 851
7 Bagnolo del Salento Ha. 676
8 Botrugno Ha. 968
9 Calimera Ha. 1.114
10 Cannole Ha. 2.002
11 Caprarica di Lecce Ha. 1.082
12 Carpignano Salentino Ha. 4.803
13 Casarano Ha. 3.808
14 Castri di Lecce Ha. 1.222
15 Castrignano dei Greci Ha. 952
16 Castrignano del Capo Ha. 2.036
17 Castro Ha. 444
18 Cavallino Ha. 2.234
19 Collepasso Ha. 1.268
20 Corigliano d'Otranto Ha. 2.806
21 Corsano Ha. 908
22 Cursi Ha. 818
23 Cutrofiano Ha. 5.572
24 Diso Ha. 1.155
25 Gagliano del Capo Ha. 1.614
26 Galatina Ha. 1.561
27 Gallipoli Ha. 3.684
28 Giuggianello Ha. 1.006
29 Giurdignano Ha. 1.375
30 Lecce Ha. 23.839
31 Lequile Ha. 203
32 Lizzanello Ha. 2.501
33 Maglie Ha. 2.236
34 Martano Ha. 2.184
35 Martignano Ha. 635
36 Matino Ha. 2.628
37 Melendugno Ha. 9.106
38 Melissano Ha. 1.242
39 Melpignano Ha. 1.093
40 Miggiano Ha. 764
41 Minervino di Lecce Ha. 1.788
42 Montesano Salentino Ha. 847
43 Morciano di Leuca Ha. 1.330
44 Muro Leccese Ha. 1.654
45 Neviano Ha. 1.606
46 Nociglia Ha. 1.094
47 Ortelle Ha. 995
48 Otranto Ha. 7.615
49 Palmariggi Ha. 878
50 Parabita Ha. 2.084
51 Patù Ha. 854
52 Poggiardo Ha. 1.980
53 Presicce Ha. 2.409
54 Racale Ha. 2.447
55 Ruffano Ha. 3.882
56 Salve Ha. 3.279
57 Sanarica Ha. 1.275
58 San Cassiano Ha. 857
59 S. Cesarea Terme Ha. 2.645
60 San Donato di Lecce Ha. 2.006
61 Scorrano Ha. 3.485
62 Sogliano Cavour Ha. 517
63 Soleto Ha. 2.814
64 Specchia Ha. 2.474
65 Spongano Ha. 1.213
66 Sternatia Ha. 1.651
67 Supersano Ha. 3.619
68 Surano Ha. 885
69 Surbo Ha. 2.034
70 Taurisano Ha. 2.332
71 Taviano Ha. 2.118
72 Tiggiano Ha. 750
73 Tricase Ha. 4.264
74 Tuglie Ha. 840
75 Ugento Ha. 9.872
76 Uggiano La Chiesa Ha. 1.433
77 Vernole Ha. 6.057
78 Zollino Ha. 989 Totale Ha. 189.494
ART. 4 - Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge secondo i confini così determinati: da Nord a Est con il mare Adriatico e canale d'Otranto comprendente la costa da limite della Provincia di Lecce e Brindisi a capo d'Otranto; da Est a Sud con il canale d'Otranto e mare Ionio comprendente la costa da Capo d'Otranto a Capo S. Maria di Leuca; da Sud a Ovest con il mare Ionio comprendente la costa da Capo S. Maria di Leuca a Gallipoli; da Ovest a Nord con il seguente confine: strada Gallipoli (borgo) per S.S. 101 fino all'incrocio con la provinciale per Sannicola, seguendo la stessa fino ad intersecare il confine amministrativo del Comune di Sannicola. Da questo punto segue i confini amministrativi dei Comuni di Sannicola, Galatone, Seclì, Galatina fino ad intersecare la strada provinciale che da Aradeo porta a Noha e Galatina fino alla S.S. di Galatina (n. 476). Da Galatina lungo la S.S. 476 fino a deviare e seguire i confini amministrativi di San Cesario di Lecce, Lequile, Monteroni di Lecce, Arnesano, Novoli, Squinzano e Torchiarolo. La superficie ed il perimetro risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell'Ente e dalle relative allegate planimetrie.
ART. 5 - Sono organi del Consorzio:
a) l' Assemblea;
b) il Consiglio dei Delegati;
c) la Deputazione Amministrativa;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 6 - L' Assemblea ha il compito di eleggere il Consiglio dei Delegati. Fanno parte dell' Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile nella qualità di proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di conduttori di terreni ricadenti nel comprensorio che, per obbligo derivante dal relativo contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato. La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del comune di residenza dei deleganti, ovvero da funzionari del Consorzio alI 'uopo delegati dal Presidente. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio. Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti terzo e quarto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.
ART. 7 - L 'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.
ART. 8 - Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma. Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto inclusi i rappresentanti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 6 - possono farsi sostituire nell' Assemblea da altro iscritto nella stessa sezione e seggio mediante delega scritta. Tale delega, rilasciata con le stesse modalità di cui al quinto comma dell'art. 6, deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale. Ciascun soggetto non può cumulare più di 2 deleghe.
ART. 9 - I delegati elettivi componenti il Consiglio dei Delegati di cui al successivo art. 34 comma 1° sono eletti tra gli aventi diritto al voto. Ai fini di tale elezione tutti gli aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro sezioni distinte in relazione alla contribuenza con deliberazione della Deputazione Amministrativa come previsto dal penultimo comma del presente articolo. Le modificazioni che si rendessero necessarie, a seguito di variazioni della contribuenza o per altro titolo, dal numero delle sezioni come sopraindicato saranno deliberate dal Consiglio dei Delegati con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della Regione. Ad ogni sezione deve essere attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma di contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere. In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all'unità, per difetto o per eccesso. I Delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma. L 'individuazione dei limiti della contribuenza di ciascuna sezione è effettuata con deliberazione della Deputazione Amministrativa da sottoporsi all'approvazione della Regione. L 'elezione del Consiglio dei Delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione, di regola, di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
ART. 10 - La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, di competenza della Deputazione Amministrativa, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l' Assemblea. L 'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto: -le generalità; -nel caso di rappresentanza necessaria di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del settimo comma dello stesso articolo; -l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell'Assemblea; -la sezione alla quale l'avente diritto al voto appartiene ai sensi del precedente art. 9 ; -indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.
ART. 11 - La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell'albo consortile per un periodo di 15 giorni consecutivi. Per lo stesso periodo dovrà essere pubblicato nell'albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio uno stralcio dell'elenco con l'indicazione degli aventi diritto al voto con residenza nel singolo Comune. Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio. Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante affissione nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli art. 6 e 7 del presente statuto.
ART. 12 - I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti alla Deputazione Amministrativa e inviati, mediante raccomandata con r .r ., presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione. La Deputazione. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata r .r . Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi terzo e quarto del precedente art. 6, la Deputazione introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti -ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti -e dispone, sulla base dell'elenco generale, la compilazione degli elenchi per ciascuna delle sezioni di aventi diritto al voto di cui al precedente art. 9 e per ciascun seggio elettorale.
ART. 13 - La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell' Albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l' Assemblea. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonchè la sede ed il numero dei seggi; sarà altresì riportato il testo degli artt. 6 e 8 del presente statuto. Nel manifesto dovrà essere anche data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 36 lettera t). Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione della Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale. L' Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, semprechè sia trascorso un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto di cui al II comma dell'art. 12.
ART. 14 - Sono eleggibili a delegati gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto. Non possono essere eletti quali delegati:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonchè coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano 1 'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) i funzionari dello Stato e della Regione cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'Amministrazione del Consorzio;
g) i dipendenti comunque denominati;
h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
l) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L 'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
ART. 15 - Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza, scelti fra gli iscritti negli elenchi stessi nell'ambito della rispettiva sezione di appartenenza, ivi compresi i rappresentanti di cui al precedente art. 6. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore al numero dei delegati attribuiti a ciascuna sezione come indicato nel precedente art. 9. Le liste devono essere presentate per sezioni e sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto di ogni sezione. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge o dal segretario o da funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente. I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonc4è alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori delle relative liste. I presentatori delle liste non possono essere candidati. Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e della ora di presentazione.
ART. 16 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. Le schede di presentazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della sezione di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione. Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno saranno tracciate linee orizzontali in numero pari a quello dei candidati di ciascuna lista, in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine della lista votata.
ART. 17 - Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario, nominati dalla Deputazione Amministrativa. I presentatori e i candidati delle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.
ART. 18 - Nel caso che all'apertura del seggio uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendoli fra i consorziati presenti in sala e di tale sostituzione farà cenno nel verbale. Lo stesso dicasi per il segretario del seggio. Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano d'età il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione. Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente. Quest'ultimo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento. Tutti i membri del seggio sono considerati, per ogni effetto. incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni. Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dalla Deputazione Amministrativa, oltre al rimborso spese.
ART. 19 - Il Presidente del Consorzio dispone affinchè nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al Presidente del seggio:
a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio;
b) l'elenco generale degli aventi diritto al voto, nonchè i titoli di legittimazione di cui al precedente art. 6;
c) una copia del manifesto di convocazione dell'assemblea;
d) tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due devono essere affisse nella sala della votazione;
e) una copia dello statuto consortile:
f) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse;
g) prospetti per le operazioni di scrutinio;
h) due copie dello schema del verbale;
i) carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.
ART. 20 - Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto della sezione corrispondente e del relativo seggio. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione, sull'elenco di seggio sono indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta I 'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l'identità. In tal caso l'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma a fianco del nome dell'elettore interessato. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita e consegnata dall'interessato. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 8 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente consegna all'elettore, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda, e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina. Prima di introdurre la scheda nell'urna, il Presidente ripeterà il nome dell'elettore per il riscontro da parte dello scrutatore. Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell'urna, contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco.
ART. 21 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista. L 'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati inclusi nella lista da lui votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza a distinguerlo da ogni altro candidato. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero dei candidati compresi nella lista votata. Rimangono valide le prime. L 'indicazione delle preferenze può essere fatto scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio sotto il contrassegno della lista votata.
ART. 22 - Se l'elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto "Scheda deteriorata" apponendo la sua firma. Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra prelevata dal pacco delle schede medesime.
ART. 23 - Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i 2/3 dei delegati spettanti alla sezione. Alle altre liste della medesima sezione che hanno ottenuto voti è assegnato il residuo terzo suddiviso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista. Sono eletti all'interno di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Nell'ipotesi di più liste che abbiano conseguito pari numero di voti sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste con pari numero di voti. Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad eventuali diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata. In questo caso, in deroga al precedente quarto comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti calcolandosi a tale fine i voti preferenziali e i voti di lista che si aggiungono ai primi. Qualora in una sezione non siano state presentate liste, ciascun elettore potrà votare chiunque avente diritto al voto nella medesima sezione. Sarà eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell'ipotesi del quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, in caso di parità di voti tra i candidati risulterà eletto il più anziano di età.
ART. 24 - Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio. Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti. Il Presidente accerta che la differenza fra il numero di schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico. Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendone una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
ART. 25 - La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.
ART. 26 - Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Sono, altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.
ART. 27 - Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.
ART. 28 - Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio. Le schede corrispondenti ai voti validi devono essere riposte in apposita busta con le medesime formalità di cui al primo comma.
ART. 29 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, secondo lo schema predisposto dal Consorzio, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proposte fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.
ART. 30 - Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L 'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.
ART. 31 - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:
1) schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti di scrutinio;
2) schede corrispondenti ai voti contestati e le carte relative ai reclami;
3) schede corrispondenti ai voti nulli;
4) schede deteriorate;
5) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
6) il materiale residuo. Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio, le firme del presidente e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati ad un incaricato del Consorzio e della consegna sarà data ricevuta.
ART. 32 - I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all' Assessorato Agricoltura entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla Deputazione Amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio. La Deputazione Amministrativa, non oltre 20 giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati all' Assessorato all' Agricoltura. Gli eventuali ricorsi avverso gli anzi detti risultati devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
ART. 33 - Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'art. 45, la Deputazione Amministrativa procederà alla proclam1zione integrativa del subentrante ai sensi del 3° comma dell'art. 32.
ART. 34 - Il Consiglio dei Delegati è costituito da 60 componenti di cui 50 eletti a termine della precedente sezione e da lO membri di diritto nominati ai sensi dell'art. 23 della L.R. 31-5-80 n. 54 nonchè dal delegato regionale di cui all'art. 30 della L.R. Trascorsi 60 giorni dalla data delle elezioni il Consiglio dei Delegati è validamente costituito anche se non siano stati designati i membri di diritto e il delegato regionale. Il Consorzio è tenuto a comunicare la data delle elezioni almeno 30 giorni prima agli Enti interessati alla designazione dei membri di diritto. Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo anche un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.
ART. 35 - I membri elettivi del Consiglio dei Delegati che per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, cessino dalla carica sono sostituiti di diritto dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della sezione di appartenenza. Qualora la sostituzione nei termini indicati al precedente comma non sia possibile, la costituzione del Consiglio sarà ritenuta ugualmente valida fino alla scadenza del quinquennio a meno che non si verifichi l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 50 del presente statuto, dovendosi procedere, in tal caso a nuove elezioni in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 50. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituti. Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.
ART. 36 - Spetta al Consiglio:
a) eleggere tra i membri elettivi il Presidente e, tra tutti i suoi membri, effettivi e di diritto, gli altri componenti la Deputazione, rispettando la proporzione fra i membri elettivi e di diritto stabilita dall'art. 23, 1° comma della L.R. n. 54. Fra i membri della Deputazione Amministrativa il Consiglio elegge quindi due vice presidenti;
b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e fissarne gli emolumenti;
c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
d) esprimere i pareri previsti dall'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 5 della L.R. n. 54 nonchè formulare le relative proposte;
e) adottare lo Statuto e le eventuali modifiche dello stesso;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
g) deliberare sul piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel piano stesso;
h) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 54 di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento quando tali opere sono eseguite dal Consorzio;
l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
m) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonchè le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso di esercizio, semprechè non possa provvedersi attingendo ai fondi di riserva;
n) approvare il conto consuntivo e la relativa relazione;
o) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 40 lett. m);
p) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che comunque presentino interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
q) deliberare sui 'criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
r) deliberare, con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonchè sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
s) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi il compito di coordinare e riferire in sede consultiva su materie di sua competenza ;
t) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico - economica finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
v) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione. Il Consiglio attribuisce il compito di segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salvo che tale attribuzione non sia stata prevista dal regolamento organico; in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato cui tali funzioni sono conferite dal regolamento stesso.
ART. 37 - Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 60 penultimo comma. Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre giorni prima della data della riunione. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Delegati. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai Delegati 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti 10 richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.
ART. 38 - La riunione di insediamento del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti nelle elezioni. In caso di parità di voti, presiede il Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida della elezione dei Consiglieri.
ART. 39 - La Deputazione è composta dal Presidente del Consorzio e da 17 altri membri eletti a termini dell'art. 36, fra i quali i due vicepresidenti nonchè un Delegato regionale a norma dell'art. 30 della L.R. n. 54 del 31-5-80.
ART. 40 - Spetta alla Deputazione:
a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
c) effettuare la suddivisione in quattro sezioni degli aventi diritto al voto a seconda del diverso carico contributivo;
d) nominare i componenti dei seggi elettorali;
e) deliberare sul servizio di esattoria, tesoreria e cassa;
f) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonchè sulle eventuali transazioni;
g) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
h) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
i) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio; disporre gli storni resisi necessari dei fondi di riserva;
l) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo, approvati dal Consiglio;
m) deliberare, per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonchè sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della: proprietà;
n) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
o) deliberare i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
p) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni nonchè sulle concessioni di godimento temporanei dei beni immobili;
r) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee;
s) nominare, tra i componenti il Consiglio dei Delegati e la Deputazione commissioni permanenti consultive per materie specifiche;
t) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
u) sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
v) sovraintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
w) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
x) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni della Assemblea e i nominativi degli eletti;
y) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - semprechè non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.
ART. 41 - In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.
ART. 42 - La Deputazione viene convocata non meno di 6 volte all'anno di iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con 1 'indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per la adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai Deputati almeno 24 ore prima della adunanza. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.
ART. 43 - Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:
a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
d) sovraintende all'Amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d 'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
h) presiede alle gare e alle licitazioni per la aggiudicazione di appalti e forniture;
i) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
l) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione sulle materie di competenza della Deputazione stessa escluse quelle indicate all'art. 40, lett. y e al1'art. 41. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese.
ART. 44 -I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.
ART. 45 - L 'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata con r .r .entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato ed alle altre cariche consorziali. In difetto di accettazione della carica di delegato entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista nell'ambito della sezione di appartenenza. Anche in tale ipotesi si applicano i commi I e II del presente articolo ed il termine di cui al II comma decorre, rispettivamente dalla 'data di proclamazione integrativa di cui all'art. 33 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme di cui al 2° comma dell'art. 35 e dell'art. 50. L 'accettazione della carica di Presidente, Vice Presidente e componente la Deputazione può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale. In caso di mancata accettazione espressa a termini di cui al precedente comma ovvero secondo la disposizione di cui al I comma del presente articolo il Consiglio dei Delegati procederà per le cari. che non accettate a nuova elezione.
ART. 46 - I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data del 1° Gennaio.
ART. 47 - I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 45. Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 45, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi. In tal caso i componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 45.
ART. 48 - Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari. Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di Delegato, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel quale caso si applica il disposto dell'art. 50 e seguenti.
ART. 49 - La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonchè coloro i quali non ottemperino alI 'obbligo previsto dal successivo art. 54. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato. La cessazione della qualità di rappresentante di cui al precedente art. 6 produce la perdita della carica di Delegato. La cessazione della carica di Delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.
ART. 50 - Quando il Presidente, i Vice Presidenti od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione. Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati risulti ridotto a meno di due terzi, dovrà essere convocata entro tre mesi l' Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.
ART. 51 - Per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Deputazione Amministrativa sono rimborsate le spese di viaggio e ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. Il Consiglio può deliberare la corresponsione ai componenti gli organi di un gettone di presenza di cui deve determinare l'ammontare. Il Consiglio può inoltre decidere di corrispondere eventuali ulteriori emolumenti a coloro che sono investiti delle cariche consorziali.
ART. 52 - Le adunanze del Consiglio e della Deputazione Amministrativa, salvo che non sia espressamente prescritta una maggioranza specifica, sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica tra cui il Presidente o almeno uno dei Vice Presidenti. Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
ART. 53 - Il Direttore del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo. Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o il Segretario, l'interessato dovrà assentarsi, e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal Direttore, ovvero, se si assentano sia il Direttore che il Segretario, dal Delegato o dal Deputato più giovane presente. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute degli organi altri funzionari del Consorzio od estranei, perchè forniscano chiarimenti su determinati problemi.
ART. 54 - Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Delegati o Deputati ed assentarsi temporaneamente dalla riunione ovvero astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.
ART. 55 - Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quelle delle schede con espresso il voto. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In tal caso per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al precedente I comma dell'art. 54 non vengono considerati nè ai fini della determinazione del numero dei presenti nè ai fini del computo dei voti.
ART. 56 - Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonchè l'ora in cui viene chiusa la seduta. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonchè dagli eventuali scrutatori.
ART. 57 - Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui si dichiara 1 'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per 2 giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione.
ART. 58 - Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione. L 'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con r .r .entro 6 giorni. L 'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.
ART. 59 - Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.
ART. 60 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra soggetti non consorziati. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. La Giunta Regionale, prima dell'elezione del Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia, uno dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del Collegio. In mancanza di designazione da parte della Giunta Regionale, il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti quelle indicate nel precedente art. 14 del presente statuto ad esclusione della lettera f) di esso. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati e i dipendenti del Consorzio, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) vigila sulla gestione del Consorzio;
b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul consuntivo;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa. I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma I del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. I Revisori supplenti -con precedenza al più anziano d'età -sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati. Ai Revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei Delegati all'atto della loro elezione.
ART. 61 - L' esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
ART. 62 - Le spese a carico della proprietà consorziata per il funzionamento del Consorzio, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonchè quelle necessarie per l'espletamento di tutte le altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite -a bonifica ultimata -in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, per effetto della attività consorziale, sulla base di apposito piano di classifica. Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. Le deliberazioni di approvazione dei piani di classifica provvisoria e di quelle definitive devono essere depositate, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 54 presso l' Assessorato alI ' Agricoltura. Dell'avvenuto deposito deve essere data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunci legali della Provincia o delle Province interessate. Contro le predette deliberazioni è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di 30 giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente comma.
ART. 63 - I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno pubblicati nei Comuni interessati e successivamente consegnati all'Esattore nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
ART. 64 - La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo di esattore speciale unico il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso, dovrà versare una adeguata cauzione e sarà retribuito ad aggio.
ART. 65 - Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un Istituto bancario a trattativa privata.